NOZIONI GENERALI
Descrizione Brevetto Nazionale per modello di utilità.
Normativa di riferimento:
D. L. N. 30 del 10.02.2005 e successive modifiche – Codice della proprietà industriale.
A chi interessa:
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che vuole attuare un’invenzione, può depositare una domanda di brevetto nazionale per modello di utilità.
Definizione
Per Modello di utilità si intende una soluzione tecnica che conferisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, a macchine, o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
La soluzione tecnica può essere brevettata quando ha le seguenti caratteristiche: novità, attività inventiva, industrialità e liceità.
Novità : il trovato non deve essere compreso nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
Attività inventiva: il trovato deve essere il risultato di uno sforzo inventivo.
Industrialità: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione o utilizzo in campo industriale, compresa quella agricola.
Liceità: l’attuazione dell’invenzione non può essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
Il diritto alla brevettazione (art. 83):
Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.
Brevettazione alternativa (art. 84):
- E’ consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
- Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
- Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un’invenzione o viceversa, è applicabile l’art. 161.
Durata ed effetti della brevettazione (art. 85):
Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.
- I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’art. 53.
- I diritti versati all’atto del deposito coprono solo il 1° quinquennio di vita del brevetto per modello di utilità.
Per mantenere in vita il brevetto nel 2° quinquennio, entro l’ultimo giorno utile del mese anniversario del deposito, occorre effettuare il pagamento di € 500,00 sul c.c.p. N. 668004 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
Trascorso detto periodo, il pagamento è ammesso, entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo, se comprensivo della sovrattassa di € 100,00.
L’attestazione del versamento deve essere consegnata alla C.C.I.A.A.
Se detti termini scadono di sabato, di domenica, o in un giorno festivo nazionale la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.
Le disposizioni della Sezione IV sulle invenzioni industriali si applicano anche per i modelli di utilità (art. 86).