Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, codice civile – Modalità di avvio del procedimento
Provvedimento del conservatore Registro delle Imprese N. 8 del 29/11/2022
Oggetto: Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, codice civile – Modalità di avvio del procedimento
Il conservatore del Registro delle Imprese di Agrigento
Visto l’art. 2188 c.c. che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;
Vista la legge 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Atteso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che riforma il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio;
Visto l’art. 2490 c.c., come introdotto dal predetto D.Lgs. n. 6/2003, che, all’ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che “Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.”;
Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;
Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull’accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
Tenuto conto che, della circostanza dell’avvio del procedimento di cancellazione, vanno messi a conoscenza sia le società interessate che i relativi liquidatori e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può ritenersi superabile per le motivazioni appresso indicate;
Considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all’obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente;
Premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere; costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;
Rilevato, altresì, che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso la residenza dei liquidatori ricavabile dalla visura;
Ritenuto che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità C.C.I.A.A. – Piazza Gallo, 317 – 92100 Agrigento – Tel. 0922 490211 – Fax 0922 28508 – Cod. Fisc. 8000015 084 9 – CCP 273920
dell’azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell’ordinamento;
Visto, dunque, l’art. 8 della richiamata legge n. 241/1990 e s.m.i. che recita che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”;
Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;
Coniugato, a tal punto, quanto sopra con l’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 a mente del quale la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;
Rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l’Albo camerale della Camera di Commercio di Agrigento è on line e consultabile in un’apposita sezione del sito internet;
Valutato, dunque, che la pubblicazione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall’ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all’invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;
Valutate, peraltro, come opportune due misure aggiuntive finalizzate a dare la massima pubblicità all’avvio del procedimento e consistenti, da un lato, nell’annotazione provvisoria nella visura delle società dell’avvio del procedimento di cancellazione e, dall’altro, nella pubblicazione permanente sul sito istituzionale nella sezione “Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese- società di capitali”;
DISPONE
- di procedere alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2490, ultimo comma, codice civile, per trenta giorni nell’Albo camerale on line;
- di annotare provvisoriamente il suddetto avvio nella visura delle società coinvolte;
- di provvedere, altresì, a pubblicare con le stesse modalità e per le stesse finalità, l’elenco delle società di volta in volta destinatarie della comunicazione;
- di pubblicare sia la comunicazione di avvio del procedimento che l’elenco nella sezione del sito istituzionale “Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese – Società di capitali”;
- di procedere all’invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva; C.C.I.A.A. – Piazza Gallo, 317 – 92100 Agrigento – Tel. 0922 490211 – Fax 0922 28508 – Cod. Fisc. 8000015 084 9 – CCP 273920
- di cancellare dal Registro delle Imprese, una volta decorso il termine assegnato, le posizioni che non abbiano richiesto motivata interruzione del procedimento nel termine di trenta giorni, con provvedimento motivato del Conservatore del R.I. da pubblicare sia nell’Albo camerale per quindici giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione “Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese – Società di capitali” in modo permanente.
Ordina, ai fini dell’integrazione dell’efficacia, la pubblicazione della presente disposizione nell’Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la pubblicazione permanente nella sezione del sito istituzionale relativa alle cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese.
Agrigento, lì 29/11/2022.

