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Cancellazione d’ufficio domicili digitali inattivi

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Riferimento normativo: Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 13 Luglio 2015 cosiddetta Circolare INI PEC e art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, ha emanato in data 27/04/2015 una Direttiva contenente le misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo di:

  • munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
  • iscrivere il relativo indirizzo nel Registro delle imprese;
  • mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.

L’art. 37, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020, ha inserito il seguente comma 6-ter all’art. 16 del D.L. 185/2008:

“il Conservatore del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.  Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all’articolo 2189 del  Codice civile”.


Analoga disposizione, prevista per le imprese individuali, è contenuta nello stesso art. 37, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale:
“il Conservatore dell’ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all’articolo 2189 del codice civile”

In base al più volte citato art. 37 del D. L. 76/2020, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono soggette all’applicazione di sanzioni con attribuzione d’ufficio di un domicilio digitale.

 
Pertanto, l’Ufficio del Registro delle Imprese ha dato avvio al procedimento di cancellazione degli indirizzi PEC non validi, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 76/2020 prevedendo un intervento “massivo” di normalizzazione, articolato in più fasi, come da Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 28/02/2023.

  1. individuazione e verifica delle posizioni che presentano anomalie nell’iscrizione dell’indirizzo PEC;
  2. pubblicazione per trenta giorni della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione – unitamente agli elenchi delle imprese destinatarie della comunicazione – nella sezione “Albo Camerale” e nella presente sezione dedicata al Registro delle imprese
  3. pubblicazione del provvedimento di cancellazione del Conservatore nell’Albo Camerale

Elenchi delle posizioni per le quali è stato avviato il procedimento d’ufficio

Anno 2023

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