Nozioni generali
Descrizione:
Registrazione nazionale per disegno o modello.
Normativa di riferimento:
D.L. N. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche – Codice della proprietà industriale.
A chi interessa:
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che vuole tutelare l’aspetto, i colori o le linee di un prodotto o di una sua parte, può depositare una domanda di registrazione per disegno o modello.
Definizione:
Per Disegno o Modello si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Requisiti di registrabilità:
Il disegno o modello può essere registrato ove ricorrono le seguenti condizioni:
- Novità (art. 32):
- Carattere individuale (art. 33):
- Liceità (Art. 33 bis):
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
1 – Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2 – Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
Durata della protezione (art. 37):
La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
Diritto alla registrazione ed effetti (art. 38):
- I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
- Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
- Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.
- L’Ufficio Italiano Brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purchè il richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a 30 mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
- Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.
Registrazione multipla (art. 39):
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, di cui all’Accordi di Locarno.
Diritti conferiti dal disegno o modello (art. 41):
1 La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2 Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
Modalità di presentazione domanda e costi
Modalità di presentazione:
La domanda di registrazione di un disegno o modello deve essere redatta su apposito modulo “O” (modulistica), seguendo le istruzioni Ministeriali per la compilazione (modulistica), consultando la classificazione internazionale dei prodotti di cui all’Accordo di Locarno (modulistica) e depositata, in formato cartaceo, presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, direttamente dal richiedente o tramite una persona munita di delega scritta (modulistica), allegando il documento di identità del richiedente ed il documento di identità della persona delegata, ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise, 19 – 00187 ROMA
Il Modulo “O” e l’eventuale foglio aggiuntivo (modulistica) non possono essere modificati nella loro configurazione originale, devono essere compilati e stampati su fogli di carta formato A4 e firmati dal richiedente negli appositi spazi.
La domanda di registrazione può essere depositata dal lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 chiamando al numero telefonico 0922 404287 per fissare un appuntamento.
Documenti da allegare al Modulo “O”:
- Descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni;
- Disegni o foto del modello o disegno;
- Designazione dell’inventore (eventuale);
- Documento di priorità (eventuale);
- Attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa sul c.c.p. N. 668004 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, di € 100,00 se la registrazione riguarda un modello o disegno; di € 200,00 se la registrazione riguarda un deposito multiplo. I diritti versati all’atto del deposito coprono solo il 1° quinquennio;
- L’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria di € 40,00 sul c.c.p. 273920 intestato alla Camera di Commercio di Agrigento o di € 43,00 + N. 1 marca di € 16,00 se si richiede copia autentica del verbale di deposito della domanda;
- Copia del documento di identità in corso di validità.
Per mantenere in vita la registrazione per il 2° quinquennio e per i tre successivi occorre il pagamento dei relativi diritti di proroga, così fissati:
€ 30,00 per il 2° quinquennio,
€ 50,00 per il 3° quinquennio,
€ 70,00 per il 4° quinquennio,
€ 80,00 per il 5° quinquennio.
Il pagamento dei diritti di proroga quinquennale deve essere effettuato anticipatamente, entro l’ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.
Trascorso detto periodo, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l’applicazione del corrispondente diritto di mora di € 100,00.
Il pagamento deve essere effettuato sul c.c.p. N. 668004 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, indicando nella causale il quinquennio di riferimento.
Ricorsi
Esito della domanda di brevetto:
Terminato l’esame da parte dell’UIBM, se la domanda viene accolta, sarà rilasciato l’attestato di avven
uta registrazione. In caso di non accoglimento, totale o parziale, di una domanda il provvedimento viene comunicato al richiedente.
Commissione dei ricorsi (Art. 135):
Contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal Codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.
Per ogni informazione, in merito alla presentazione dei ricorsi, vedere le relative istruzioni alla pagina:
www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/la-vita-di-un-brevetto/ricorsi



