Albo artigiani
E’ definito imprenditore artigiano colui che – in base alla legge 443/85 – esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo.
Impresa Artigiana
E’ artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o bevande.
Per chi è?
Sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno per scopo lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, prestazione di servizi (escluse le attività agricole, quelle di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione, di somministrazione) e che svolgono tali attività avendo i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85.
I titolari di impresa artigiana – nel caso di società i soci partecipanti al lavoro – vengono iscritti d’ufficio negli elenchi degli assistibili ai fini previdenziali e assistenziali.
L’Albo provinciale delle imprese artigiane è di competenza regionale ed è tenuto dalla Commissione provinciale per l’artigianato, che ha sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ogni provincia. La Commissione provinciale per l’artigianato, esaminati gli atti di istruzione e certificazione comunali, delibera sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall’Albo.