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Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese

Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese

Provvedimenti del Conservatore del Registro delle imprese



Cancellazione d’ufficio dal R.I. di imprese individuali e società di persone non operative ai sensi del D.P.R. 247/2004

L’ufficio Registro delle Imprese attiva, nei casi previsti dalla legge, la procedura di cancellazione di imprese individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese. La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio del procedimento può provenire da soggetti pubblici o privati (enti, professionisti, ecc.) oppure rilevata dall’ufficio stesso. Il procedimento non è attivabile su istanza di parte.

Imprese individuali

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore
  • irreperibilità dell’imprenditore
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.
Societa’ di persone

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di persone sono:

  • irreperibilità presso la sede legale
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • mancanza del codice fiscale
  • mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
  • decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita

L’Ufficio avvia il procedimento inviando, a mezzo lettera raccomandata, l’invito a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese, oppure ad indicare elementi che dimostrino la permanenza dell’attività, alle imprese individuali e alle società di persone che si trovano in una delle condizioni previste dal D.P.R. 247/2004.

Dell’avvio del procedimento viene data notizia anche mediante pubblicazione all’Albo camerale.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata ovvero, 45 giorni dalla pubblicazione all’Albo camerale nei casi di irreperibilità, senza che l’imprenditore abbia fornito riscontro, l’Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione con determina del Conservatore.

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Nell’ipotesi di cancellazione di società di persone, nel caso dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 3 del DPR 247/2004.

Resta salvo il diritto dell’Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.

Cancellazione d’ufficio delle società di capitali in liquidazione (art. 2490, 6° comma, c.c.)

Il Registro Imprese della Camera di Commercio avvia periodicamente il procedimento di cancellazione d’ufficio delle società di capitali ai sensi dell’art. 2490, 6° comma, c.c., ovvero delle società di capitali in liquidazione, che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi.

L’ufficio del Registro delle imprese notifica alla sede dell’impresa ed al liquidatore in carica la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione della cancellazione, assegnando un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni, dimostrare la persistenza dell’attività societaria, oppure per presentare al Registro imprese, i bilanci mancanti e/o istanza di deposito del bilancio finale di liquidazione e richiesta di cancellazione nei modi ordinari.

L’art. 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1 prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dall’art. 2490, 6° comma del c.c., sia disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.

Cancellazione d’ufficio delle società di capitali ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. 76/2020

Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.L. 76/2020, per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, se l’inattività e l’omissione si verificano in concomitanza con una delle seguenti circostanze:

  • il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
  • l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle imprese e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori della società, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Se nel termine indicato, viene presentata la domanda motivata di prosecuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento. In caso contrario, decorso il termine assegnato, il Conservatore del Registro delle imprese, dopo aver verificato l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo.

Contro la determinazione del Conservatore l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.

Omissione iscrizioni obbligatorie R.I.

Se un’iscrizione obbligatoria non e’ stata richiesta nei termini di legge, l’ufficio invita, mediante PEC (o raccomandata a.r.), l’imprenditore a richiederla, nel termine di 30 giorni (art. 2190 c.c.).
Se nel termine indicato, viene richiesta l’iscrizione da parte dell’impresa, il procedimento si conclude. In caso contrario, il Conservatore, con propria determinazione, ordina l’iscrizione nel Registro delle Imprese di quanto omesso dall’impresa.

Con l’art. 40, della L. 120/2020, è stata modificata la competenza del provvedimento conclusivo di questa procedura d’ufficio, spostandola dal Giudice al Conservatore del Registro delle Imprese.

Contro la determinazione del Conservatore, l’interessato potrà proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dalla sua ricezione.

Omissione iscrizioni obbligatorie REA

Se una notizia obbligatoria (artt. 9 e 10, D.P.R. 581/95), non è stata comunicata al Repertorio Economico Amministrativo (REA), l’ufficio invita l’impresa con PEC (o raccomandata a.r.) a richiederne l’iscrizione, entro il termine indicato.
Se l’iscrizione viene richiesta da parte dell’impresa, il procedimento si conclude.

In caso contrario, il Conservatore, con proprio provvedimento, ordina l’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo di quanto omesso.

 

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Ultimo aggiornamento: 29 Novembre 2023

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