Nozioni generali
Descrizione
Registrazione nazionale per marchi d’impresa.
Normativa di riferimento
D.L. N. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche – Codice della proprietà industriale.
A chi interessa
Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che utilizza un marchio o si propone di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi, può ottenere una registrazione per marchio d’impresa.
Definizione di marchio d’impresa
Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un’impresa produce o mette in commercio.
Oggetto della Registrazione (art. 7)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Affinchè uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:
- Novità, è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile;
- Capacità distintiva, è la capacità di differenziare un prodotto o servizio da quello di altri;
- Liceità, non deve essere contrario all’ordine pubblico ed al buon costume.
- Non possono costituire oggetto di registrazione, segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
- se notori: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto.
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato, per prodotti o servizi identici;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
Effetti della registrazione (art. 15)
1) I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione.
2) Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3) Salvo il disposto dell’art. 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4) La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5) La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi d’impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.
Decadenza (art. 26)
Il marchio decade:
a) Per volgarizzazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4;
b) Per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14, comma 2;
c) Per non uso, ai sensi dell’art. 24.
Rinnovazione (art. 16 ):
1) La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza.
2) La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3) La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
Marchio collettivo (art. 11)
Il marchio collettivo svolge una funzione diversa da quella tipica del marchio d’impresa: non contraddistingue infatti il prodotto di un imprenditore, e non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare i propri prodotti. La funzione dei marchi collettivi è quella di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Legittimati a registrare il marchio collettivo saranno unicamente quei soggetti, comprese le persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti che rispettino i criteri stabiliti.
In deroga all’art. 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, salvo che non si creino situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
La procedura per ottenere la registrazione è analoga a quella prevista per il marchio d’impresa, con la differenza che si dovrà allegare anche una copia del regolamento che ne disciplina l’uso, i controlli e le relative sanzioni.
Per eventuali modifiche al Regolamento in questione, vige l’obbligo della notifica all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Questo marchio viene utilizzato da associazioni o consorzi di produttori appartenenti ad una determinata zona geografica per promuovere i prodotti tipici del luogo.
Modalità di presentazione: domanda e costi
Modalità di presentazione
La domanda di registrazione per marchio d’impresa (1° deposito o rinnovazione) deve essere redatta su apposito modulo, seguendo le istruzioni Ministeriali per la compilazione e la classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi e depositata, in formato cartaceo, presso l’Ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (a prescindere dalla sede o residenza del richiedente), direttamente dal richiedente o da una persona diversa, che firmerà la domanda quale depositante, munita di delega scritta, allegando il documento di identità del richiedente ed il documento di identità della persona delegata.
In alternativa, la domanda potrà essere inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Uff. G 10, Via Molise, 19 – 00187 ROMA.
Il Modulo C e l’eventuale foglio aggiuntivo non possono essere modificati nella loro configurazione originale, devono essere compilati al computer o macchina da scrivere, stampati su fogli di carta formato A4 e firmati dal richiedente negli appositi spazi.
La domanda di registrazione può essere depositata dal lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 chiamando al numero telefonico: 0922 490258 per fissare un appuntamento.
All’atto del deposito, dopo un esame formale dell’istanza, l’Ufficio Camerale preposto redige il verbale di deposito e rilascia il relativo numero di protocollo, che determinerà la posizione con la quale la domanda verrà annotata nei Registri tenuti dall’U.I.B.M. e la data di deposito, da cui decorrono gli effetti di legge. Segue l’invio della pratica al Ministero dello Sviluppo Economico – U.I.B.M. che provvederà all’istruttoria ed al rilascio del relativo attestato di registrazione.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che le domande di registrazione siano conformi alla normativa vigente, ma non effettua ricerche per accertare l’esistenza di marchi uguali o simili alle domande presentate. Pertanto, prima di presentare una domanda per la registrazione di un marchio, è opportuno effettuare un’adeguata ricerca di anteriorità, per assicurarsi che il marchio che si ha intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registro da un’altra impresa per prodotti identici o simili.
La verifica si consiglia di effettuarla, non solo nella banca dati dei marchi italiani, ma anche in quelle dei marchi comunitari ed internazionali, perché i marchi comunitari sono validi anche in Italia e quelli internazionali potrebbero avere richiesto la protezione anche nel nostro Paese.
Ricerche tramite gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio
L’Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Agrigento offre un servizio di ricerche di anteriorità, relativa a Marchi Nazionali, a pagamento.
Ogni ricerca è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 3,00 per ogni ricorrenza, mediante versamento sul c.c.p. N. 273920 intestato alla C.C.I.A.A. di Agrigento con la seguente causale: Diritti di segreteria per ricerca brevettuale.
L’Ufficio rilascia il risultato della ricerca con la clausola di esclusione di responsabilità sulla correttezza e completezza delle informazioni contenute nelle Banche dati consultate e che i risultati della ricerca non rivestono valore legale in giudizio.
Ricerche effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite on line
Chiunque sia interessato a depositare un marchio, può effettuare una ricerca di anteriorità dei marchi consultando direttamente le banche dati istituzionali, disponibili gratuitamente su internet.
- UIBM – Marchi Nazionali – contiene i marchi italiani depositati e registrati, compresi quelli scaduti. Le visure di ciascun marchio riportano, oltre ai dati del deposito e della registrazione, anche notizie relative a rinnovi, annotazioni o trascrizioni. Inoltre, con la ricerca per “data” e “provincia” è possibile cercare le domande presentate in un determinato periodo di tempo, in una determinata Camera di Commercio.
- CTM-Online – Marchi comunitari – contiene i marchi comunitari, sia allo stato di domanda che registrati, ritirati, rifiutati o scaduti.I marchi comunitari sono validi in tutti i Paesi dell’unione Europea e quindi anche in Italia. Come effettuare la ricerca: collegarsi al suddetto sito, cliccare su “ricerca di un marchio comunitario” e poi “ricerca on line”. In questo modo si accede alla ricerca.
- ROMARIN – Marchi Internazionali – contiene i marchi internazionali, sia allo stato di domanda che registrati, secondo il sistema di Madrid. La protezione dei marchi internazionali è estesa a uno o più Paesi, indicati dal richiedente, tra i quali può esserci anche l’italia. Come effettuare la ricerca: collegandosi al suddetto sito, appare la maschera Simple Search (ricerca di base). Indicando IT nel campo “designated contracting parties” (Paesi designati) si può restringere la ricerca ai soli marchi internazionali che hanno esteso la protezione in Italia. Indicando come Paese d’origine (Office of origin) la sigla EM, appaiono i marchi internazionali che hanno come base un marchio comunitario. Nella banca dati ROMARIN è possibile ricercare anche i marchi figurativi, utilizzando la classificazione di Vienna.
Documenti da allegare al Modulo C, sia nel caso di 1° deposito che di rinnovo di un marchio d’impresa (artt. 156 e 159)
1) Elenco dei prodotti e servizi (solo nel caso di 1° deposito);
2) Attestazione di pagamento delle tasse di concessione governativa (vedi nella descrizione dei Costi e Modalità di pagamento);
3) Attestazione di pagamento dei diritti di Segreteria (vedi nella descrizione dei Costi e Modalità di pagamento);
4) N. 1 esemplare del marchio, riprodotto in un quadrato di carta di cm 8 X 8;
5) Copia del documento di identità;
6) N. 1 marca da bollo di € 16,00. Se è richiesta copia autentica del verbale di deposito, un’ulteriore marca;
7) Atto di delega, nel caso in cui il depositante è una persona diversa dal richiedente;
8) Copia del Regolamento contenente le disposizioni relative all’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni (solo nel caso di registrazione di un marchio collettivo);
9) Lettera di incarico, con apposta una marca da bollo di € 16,00, (solo nel caso in cui si sia incaricato un rappresentante dell’U.I.B.M.).
Costi e modalità di pagamento per la registrazione
- un marchio d’impresa individuale
- La tassa di registrazione di un marchio è corrisposta all’atto del deposito della domanda in un’unica soluzione per l’intero decennio di validità, sul c.c.p. N. 82618000 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, avendo cura di riportare nella causale la dicitura: registrazione domanda per marchio nazionale d’impresa.
- La tassa di registrazione comprensiva di una classe è di € 101,00 + € 34,00 per ogni classe aggiunta.
- Ai fini della rinnovazione, per successivi periodi decennali, la domanda deve essere depositata entro i 12 mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso, la tassa comprensiva di una classe è di € 67,00 + € 34,00 per ogni classe aggiunta, trascorso il termine di scadenza, il pagamento per il mantenimento in vita è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora di € 34,00.
- Il pagamento delle tasse per il rinnovo deve essere effettuato sul c.c.p. N. 82618000 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
- un marchio collettivo
- La tassa di registrazione per primo deposito (10 anni), per una o più classi: € 337,00;
- La tassa di rinnovazione (10 anni), per una o più classi: € 202,00;
- Soprattassa per il ritardato pagamento della rinnovazione (entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo): € 34,00;
- I suddetti versamenti si effettuano sul c.c.p. N. 82618000 intestati all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
- I diritti di segreteria, sia per il 1° deposito che per il rinnovo, sono di € 40,00, da versare sul c.c.p. N. 273920 intestato alla Camera di Commercio di Agrigento. Effettuando questo versamento si ha diritto a ricevere una copia del verbale di deposito in carta semplice. Se si desidera una copia autentica del verbale di deposito, il versamento è di € 43,00.
- Marca da bollo: N. 1 da € 16,00 (non incollata). Se è richiesta copia autentica, un’ulteriore marca da bollo di € 16,00.
Ricorsi
Provvedimento finale
A seguito del deposito della domanda di registrazione, l’UIBM ne valuta la regolarità. Se il marchio soddisfa tutti i requisiti necessari per la registrazione, l’UIBM rilascia al titolare una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale contrassegnato, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione. Nel caso in cui non siano stati rispettati i requisiti di carattere sostanziale previsti dalla legge, l’UIBM rifiuta la domanda di registrazione del marchio.
Commissione dei ricorsi (Art. 135)
Contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal Codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.
Per ogni informazione, in merito alla presentazione dei ricorsi, vedere le relative istruzioni alla pagina del Ministero