Direttiva Europea
La sensibilità verso la qualità dell’ambiente si è notevolmente accresciuta negli ultimi decenni. In particolare è stato dimostrato, da studi scientifici più recenti, che l’anidride carbonica (CO2) rilasciata nell’atmosfera dai processi di combustione dei combustibili contribuisce al cambiamento del clima e al riscaldamento della superficie del pianeta.
La Comunità Europea, per contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera ed al risparmio dell’energia, ha emanato la Direttiva 1999/94/CE riguardante la “disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori nella commercializzazione delle autovetture nuove”.
Il DPR 17 febbraio 2003 n. 84, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva comunitaria, individua una serie di adempimenti a carico dei costruttori e dei rivenditori di autovetture nuove, con il duplice obiettivo di permettere ai consumatori scelte consapevoli nell’acquisto e di attuare concretamente la strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO2 ed il contenimento dei consumi di carburante, fra i principali responsabili dell’”effetto serra”.
Ambito di applicazione
Il provvedimento si applica alle autovetture nuove, in vendita o in leasing, appartenenti alla categoria M1, cioè veicoli a motore destinate al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l’esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori.
Guida al Risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO2
Il Ministero delle Attività produttive redige annualmente, sulla base delle informazioni fornite dai costruttori, la Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, contenente l’indicazione dei consumi nei vari cicli (urbano, extraurbano e misto) e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in commercio.
La Guida, approvata con decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti Internet degli stessi Ministeri.
Obblighi dei costruttori
Al fine di redigere la guida sul risparmio di carburante e alle emissioni C02, i costruttori devono fornire al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 15 dicembre di ogni anno,un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove, indicando per ognuno :
- il tipo di carburante ( benzina, gasolio, GPL, metano)
- il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 chilometri o chilomentri per litro
- il valore delle emissioni ufficiali di CO2 espresso in grammi per chilometro
Inoltre i costruttori devono fornire a tutti i rivenditori dei propri modelli un manifesto o il file per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2.
Obblighi dei rivenditori
Il responsabile del punto vendita, dove sono esposte o offerte in vendita o in leasing le autovetture nuove, deve adempiere ai seguenti obblighi:
- apporre in modo visibile su ciascun modello di autovettura o nelle vicinanze della stessa un’etichetta riportante il consumo di carburante e le emissioni di CO2;
- esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 per ciascuna marca di auto presente nel punto vendita;
- rendere disponibile gratuitamente, su richiesta del consumatore; la guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, redatta annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Materiale promozionale
Tutto il materiale promozionale destinato al grande pubblico per la commercializzazione dei veicoli, ad esempio i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari deve contenere in modo leggibile e comprensibile i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce.
Attività di vigilanza
La vigilanza sugli adempimenti previsti dal regolamento spetta alle Camere di Commercio, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero dello Sviluppo economico ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di informazione previsto dal decreto.
Le Camere di commercio provvedono inoltre a divulgare la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.
Sanzioni
Per le violazioni agli obblighi citati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 a un massimo di 1.000, 00 Euro.
Scarica la guida in formato pdf
Scarica la normativa
- Direttiva 1999/94/CE del 13/12/1999 – Disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
- D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 – Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/ce concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO” da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
- Allegato I – Descrizione dell’etichetta relativa al consumo di carburante e alle emissioni di CO2
- Allegato II – Descrizione della guida relative al risparmio di carburante e alle emission di CO2
- Allegato III – Descrizione del manifesto/schermo di visualizzazione elettronico da esporre presso i punti vendita
- Allegato IV – Presentazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 nel materiale promozionale