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Segnalazioni di illecito – whistleblower

Segnalazioni di illecito – whistleblower

Trasparenza

CHI È IL WHISTLEBLOWER

Il whistleblower (segnalante) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, condotte illecite di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La finalità specifica di questa disciplina è fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

CHI PUÒ SEGNALARE?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Camera di commercio di Agrigento, in qualità di:

  • i dipendenti dell’ente camerale;
  • i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la loro attività presso l’ente camerale
  • i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’ente camerale
  • tirocinanti che svolgono la loro attività presso l’ente camerale
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’ente camerale

CHE COSA SI PUÒ SEGNALARE

  • Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. L’elenco delle condotte illecite che possono essere segnalate con la nuova disciplina è contenuto nell’art. 2 del decreto legislativo 24/2023 e relativi allegati.
  • Attenzione: le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate normativamente e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente. Le disposizioni del decreto non si applicano invece «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate» (art.1, D.Lgs. citato).

COME SEGNALARE – I CANALI DI SEGNALAZIONE

  • Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti, che sono:
  • Canale esterno di segnalazione illeciti
  • Sul sito dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è disponibile un servizio online anonimo per le segnalazioni di condotte illecite di interesse generale di cui il dipendente pubblico sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
  • Canale interno di segnalazione illecitovai al sito
Possono trasmettere le segnalazioni utilizzando il canale interno i seguenti soggetti:
  • dipendenti della Camera di Commercio, anche se in prova o in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
  • collaboratori e consulenti della Camera di Commercio con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
  • lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente Camerale;
  • dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di enti di diritto privato controllati dalla Camera e i dipendenti di Aziende Speciali della Camera di Commercio, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente Camerale;
  • volontari/tirocinanti/borsisti retribuiti e non che prestano la propria attività per la Camera di Commercio
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Camera di Commercio o altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente Camerale

Il servizio è fruibile mediante il servizio on-line anonimo accessibile offerto dalla piattaforma whistleblowingPA all’indirizzo: https://agcamcomit.whistleblowing.it/#/

Informativa-privacy – wisthleblowing


IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Il d.lgs. 24/2023 predispone il sistema di protezione del segnalante articolandolo in:

Protezione della riservatezza

  • Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni – interne o esterne – effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. E’ tutelata anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: «I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché’ le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Protezione dalle ritorsioni

  • È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». Nell’art.17, comma 4 del decreto 24/2023 è inserito un elenco esemplificativo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.
  • Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.
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Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2024

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